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Normativa Affitta camere in Sicilia – Un Affitta camere è definito dalla normativa come una struttura composta da non più di sei camere, situate in non più di due appartamenti ammobiliati nello stesso edificio, nei quali vengono forniti alloggio e servizi turistici.

Gli Affitta camere non vengono sottoposti a classificazioni ufficiali. Ogni regione italiana si limita a specificare i requisiti minimi per l’esercizio di tale attività e, a specificare che nel prezzo oltre a essere contenuta la pulizia dei locali, è possibile usufruire dell’energia elettrica e, vi è anche il cambio della biancheria.
Generalmente, con l’attività di Affitta camere ci riferiamo a un’attività lavorativa di tipo imprenditoriale. In determinate regioni italiane, l’attività di Affitta camere viene vista anche come un’attività lavorativa di tipo non imprenditoriale equiparabile al Bed and Breakfast.

Viene definita locanda, quando oltre all’esercizio di Affitta camere nello stesso stabilimento viene è presente l’attività di ristorazione. In altre regioni italiane, l’Affitta camere viene definito anche “Room & Breakfast”, in quanto oltre all’alloggio viene fornita la colazione.
Per poter aprire un’attività di Affitta camere in Sicilia, bisogna disporre di determinati requisiti previsti dalla Legge. Innanzitutto “non aver riportato o essere stato riabilitato per le condanne elencate agli articoli 11e 92 del T.U.L.P.S., convalidato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 e ulteriori modifiche”. Inoltre, per l’apertura di un Affitta camere “non deve essere presente un’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge n. 575 del 31 maggio 1965”.

Oltre ciò, i locali di civile abitazione di Affitta camere devono rispettare determinate caratteristiche, come quelle igienico-sanitarie. Per di più è opportuno che le attività dispongano di tali requisiti:
-servizio di pulizia della camera ogni giorno;
-servizio di ricevimento assicurato per 8 ore al giorno;
-cambio della biancheria per almeno due volte a settimana e a tutti i cambi di clienti;
-fornitura di acqua calda, riscaldamento ed energia elettrica;
-per la somministrazione di pasti e bevande si richiede il possesso dei parametri professionali, e il consenso sanitario rilasciato previo controllo del rispetto dei requisiti minimi relativi alla cucina.

Inoltre, con l’articolo 77 della L.R. n. 4 del 16 aprile 2003 l’attività di Affitta camere può essere svolta anche dai soggetti non proprietari dello stabile ma solo affittuatario. I contributi previsti dall’articolo 88 della L.R. 32/00 possono essere distribuiti solo a coloro che svolgono l’attività di B&B nell’immobile di cui si è proprietari.

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